IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 33286  del  r.g.  aff.  cont.  per  il  2005  con  ad oggetto:
proprieta'   industriale   tra   Sterilfarma   S.r.l.   elettivamente
domiciliata  in  Napoli,  Riviera  di  Ghiaia  66, presso gli avv. G.
Giudice  e  M.  Ferrante,  attore;  e  Belmont  S.r.l.  elettivamente
domiciliata in Napoli, centro direzionale, isola E 5, presso gli avv.
M. Cini, S. Taurini, L. Parrella, convenuta.
                           I n   f a t t o
    Con   atto   di  citazione  notificato  il  14  ottobre  2005  la
Sterilfarma S.r.l. chiedeva:
        1)   accertarsi   la   contraffazione   del  proprio  marchio
registrato UNICO da parte della convenuta Belmont S.r.l., mediante la
commercializzazione  e  promozione  di prodotti contrassegnati con il
marchio E' UNICO e e' UNICO;
        2)  accertarsi i comportamenti di concorrenza sleale posti in
essere  dalla  societa'  convenuta  mediante la commercializzazione e
promozione di prodotti commercializzati con i marchi surrichiamati;
        3)  per  l'effetto confermarsi i provvedimenti inibitori resi
dal  g.d.  di  questo tribunale con ordinanza del 1° agosto 2005, con
condanna  della  convenuta ai danni subiti dalla societa' attrice, da
liquidarsi anche equitativamente, con vittoria di spese.
    Con  comparsa  di  costituzione notificata il 14 dicembre 2005 la
convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.
    Con  istanza  del  4  gennaio  2006  la societa' attrice chiedeva
fissarsi  l'udienza,  ex  art.  8  d.lgs. n. 5/2003; l'istanza veniva
notificata a controparte il 29 dicembre 2005.
    li'  giudice designato dal presidente della sezione specializzata
in  materia  di  proprieta' industriale ed intellettuale, con decreto
del  25  gennaio  2006,  ex  art.  12  d.lgs.  cit.,  fissava  per la
discussione l'udienza del 30 marzo 2006. Il decreto veniva comunicato
alle parti, che depositavano comparse conclusionali.
    All'esito dell'udienza surrichiamata il tribunale si riservava la
decisione del procedimento.
                         I n  d i r i t t o
    1)  La  domanda  rientra  nella  competenza per materia di questa
sezione   specializzata  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
intellettuale,  vertendo  in  materia  di  contraffazione  di marchio
registrato  e  di  concorrenza  sleale  interferente con la tutela di
privative  industriali, ex art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come
integrato  e  modificato  dall'art.  134,  comma  1, del Codice della
proprieta' industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
    Tale   ultima   disposizione   espressamente   prevede  che  «Nei
procedimenti  giudiziari  in  materia  di proprieta' industriale e di
concorrenza  sleale,  con  esclusione  delle sole fattispecie che non
interferiscono  neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di
proprieta'  industriale,  nonche'  in  materia  di illeciti afferenti
all'esercizio  di  diritti  di  proprieta' industriale ai sensi della
legge  10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
U.  E,  la  cui cognizione e' del giudice ordinario ed in generale in
materie  di  competenza  delle  sezioni  specializzate quivi comprese
quelle  che  presentano  ragioni  di  connessione  anche impropria si
applicano  le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo
III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
    La  norma e' divenuta operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore
del  codice  (quindi  dal 19 settembre 2005), ai sensi dell'art. 245,
comma 1 cod. p.i.
    Cosi'  nella  specie  il giudizio e' stato introdotto e viene ora
all'esame  del collegio secondo le prescrizioni del d.lgs. cit., c.d.
rito societario.
    2)  Il  Tribunale  dubita,  come  gia'  indicato  nel  decreto di
fissazione  d'udienza  del  25  gennaio 2006 cit., della legittimita'
costituzionale  dell'art. 134,  comma 1 cod. p.i. cit., nonche' degli
arit. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per contrasto con
l'art.   76  Cost.  (sotto  il  profilo  dell'eccesso  di  delega  ed
illegittimita' della delega stessa), per le ragioni che seguono.
    3)  L'art.  16  cit.  ha  conferito  al  Governo  la  delega  per
l'adozione,  entro  sei  mesi,  di  uno  o  piu'  decreti legislativi
«diretti  ad  assicurare  una piu' rapida ed efficace definizione dei
procedimenti  giudiziari» nelle materie indicate, attinenti a diritti
di  proprieta' industriale ed intellettuale; tra i principi e criteri
direttivi   indicati   era   prevista  l'istituzione,  presso  dodici
tribunali  e corti di appello, di sezioni specializzate in materia di
proprieta'  industriale  ed  intellettuale,  tra cui quella presso il
tribunale di Napoli.
    La  delega  trovava  tempestiva  attuazione  con l'emanazione del
d.lgs.  n. 168/2003  cit.  e  quindi non solo e' scaduta, ma ha anche
realizzato - pertanto esaurito - i suoi effetti.
    Il  d.lgs  cit. non conteneva peculiari disposizioni di carattere
procedurale (salva - in conformita' alla delega - la previsione della
riserva  di  collegialita', comunque prevista dall'art. 50-bis, comma
1,  3)  cod.  proc.  civ.  e  il rafforzamento delle attribuzioni del
presidente delle sezioni stesse).
    Pertanto  -  innanzi  alle sezioni specializzate - non poteva che
applicarsi  integralmente  il  rito  ordinario,  di  cui al codice di
procedura civile, ed in tal senso si e' concretamente operato.
    Tale  assetto  e'  stato radicalmente modificato dal codice della
proprieta' industriale, che - come detto - ha introdotto per tutte le
controversie  innanzi alle sezioni specializzate (anche per quelle di
diritto  d'autore,  pure  non  regolato  dal  codice)  il  c.d.  rito
societario. L'art. 134, primo comma cit. cod., tuttavia, innovando in
materia  di  rito  applicabile  innanzi  alle  sezioni  specializzate
(nonche' in materia di competenza) si pone in contrasto con l'art. 76
Cost.,  in quanto si risolve nel nuovo esercizio di una delega - come
detto  - ormai scaduta ed anzi attuata, quella dell'art. 16 cit., per
l'istituzione  delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente,
sia ai profili organizzativi che a quelli procedurali).
    Ne'  la  delega in oggetto rientra in quella per l'emanazione del
codice.
    Infatti  l'art. 15, legge n. 272/2002 cit. si limitava a delegare
al  Governo  l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi «per il
riassetto   delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  proprieta'
industriale».
    I  principi  e  criteri  direttivi  prevedono,  tra  l'altro,  la
«ripartizione  della  materia  per  settori omogenei e coordinamento,
formale  e  sostanziale,  delle  disposizioni  vigenti  per garantire
coerenza  giuridica,  logica  e sistematica» (a) e «adeguamento della
normativa  alla  disciplina internazionale e comunitaria intervenuta»
(b).
    La  delega  doveva  essere esercitata (in forza di due successive
proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con
l'emanazione del codice.
    Tra  le  disposizioni  interessate al «riassetto» ve ne erano non
poche    di   carattere   procedurale   (il   riferimento   e'   qui,
essenzialmente,  agli  artt.  70  - 89 della legge invenzioni e 52-67
della legge marchi).
    Sicuramente  pero',  tra  le  norme interessate al riassetto, non
rientravano quelle sulle sezioni specializzate.
    Cio'  per l'esaustiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime
sono  state  previste dalla stessa legge n. 273/2002, che - come piu'
volte  ricordato  -  ha conferito altra e distinta delega al Governo,
all'art.  16,  appunto  per  l'istituzione  delle  sezioni in parola,
ottemperata con il d.lgs. n. 168/2003 cit.
    La  Relazione al Codice si limita ad osservare, anodinamente, che
«l'art. 134  del  codice..  .attua  ed  integra le prescrizioni della
legge   n. 273/2002,  nella  parte  in  cui  delega  il  Governo  per
l'istituzione di sezioni specializzate».
    Di  contro  appare  assai  dubbio  che  la  pur piu' ampia delega
dell'art. 15 cit. ricomprenda quella dell'art. 16, cosi' prorogandone
- implicitamente - la durata.
    La  stessa  Relazione  al  Codice  cit., d'altronde, non nasconde
affatto  che il codice abbia inteso innovare le previsioni del d.leg.
n. 168/2003 cit.
    Se  poi  e'  vero che il Parere del Consiglio di Stato 25 ottobre
2004,  n. 2/04,  tace  del tutto sui profili di eccesso di delega, va
segnalato che perplessita' al riguardo sono state espresse dal parere
reso  dalla  commissione competente della Camera dei deputati, seduta
del 13 dicembre 2004.
    4)  Il  tribunale  reputa  poi,  in  ogni  caso,  che la delega -
art. 16,  legge  n. 273/2002  cit.  (ma  si  tratta di considerazioni
valide  a maggior ragione anche per la delega contenuta nell'art. 15)
-  era  comunque estremamente generica, in violazione dei precetti di
cui  all'art.  76  Cost.  cit.,  sicche'  non  poteva  legittimamente
fondarsi,  su  di  essa,  l'estensione alle sezioni specializzate del
rito societario (d'altronde in dottrina si e' sostenuto che la delega
riguardasse  solo  i profili di competenza, non anche quelli di rito,
esclusi i profili espressamente indicati).
    E'  infatti  vero che la legge di delegazione puo' riconoscere al
legislatore  delegato  un  potere  di  scelta  in  ambiti alternativi
offertigli, e che - fino a che e' possibile - le norme delegate vanno
lette in senso compatibile con i principi della delega (Corte cost. 5
febbraio  1989,  n. 15;  27  dicembre  1996,  n. 418; 17 luglio 2000,
n. 292), tuttavia, nella specie, l'art. 16 cit. - se davvero contiene
una  delega  anche  quanto al rito da introdursi innanzi alle sezioni
specializzate  - attribuisce al legislatore delegato una potesta' non
discrezionale, ma del tutto incontrollabile.
    Non   vi   e'   infatti,   nella   norma   surrichiamata,  alcuna
determinazione di principi e criteri direttivi, per oggetti definiti;
in   particolare  l'art.  16,  come  detto,  si  limita  a  prevedere
l'emanazione  di  decreti legislativi «diretti ad assicurare una piu'
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari».
    Pertanto  non  trova alcun riscontro obiettivo, nell'art. 16 cit.
l'estensione alle sezioni specializzate, di un rito, quello delineato
dal  d.lgs.  n. 5/2003,  che  non  e' affatto semplificato rispetto a
quello  ordinario,  ma anzi e' alternativo a quest'ultimo, fondato su
principi e presupposti del tutto diversi.
    Ne'  ha  apportato  elementi  di novita' l'art. 70-ter disp. att.
cod.  proc.  civ.  (introdotto  dalla  legge  n. 80/2005)  che ha si'
generalizzato  l'applicazione del d.lgs. n. 5/2003, ma solo a seguito
di concorde scelta delle parti, nelle forme indicate dalla norma cit.
    Pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra
delineata  si presenta non manifestamente infondata, ed e' rilevante,
atteso che il presente giudizio non puo evidentemente essere definito
indipendentemente    dalla   risoluzione   della   questione   stessa
(investendo   lo  stesso  rito  applicabile),  sicche'  va  sollevata
d'ufficio innanzi alla Corte costituzionale, ex art. 1, legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ne segue la sospensione del giudizio.